L’articolo 11 – modificato in sede di conversione in legge – del d.l. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), dispone per tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020 (anziché 30 aprile 2020), relativi a vaglia cambiari, cambiali ed ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva emessi prima del 9 aprile 2020. Tale sospensione opera in favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia.
Quanto agli assegni (bancari e postali) viene sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. I beneficiari possono comunque presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua ad essere pagabile dal trattario nel giorno della presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto che, ove levato durante il predetto periodo, verrà cancellato se già iscritto oppure sospeso fino al 31 agosto 2020.