Il 1° dicembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs del 26 ottobre 2020 n 152 in tema di sequestro conservativo su conti bancari di altri Paesi Ue. Tale normativa, che ha fissato la necessaria disciplina di coordinamento e di raccordo dell’ordinamento nazionale alla procedura già da tempo introdotta dal Regolamento (Ue) 655/2014, ha reso possibile anche in Italia l’accesso al ricorso per poter ottenere il sequestro conservativo dei conti del debitore presenti all’interno di altri Paesi dell’Unione al fine di evitare che venga compromessa la successiva azione esecutiva del creditore nei confronti del debitore.
Il ricorso potrà infatti essere azionato sia in corso di causa sia in una fase preventiva rispetto al giudizio di merito oltre che, naturalmente, in presenza di un titolo esecutivo.
I crediti attaccabili sono quelli pecuniari in materia civile e commerciale. Il rimedio non sarà, invece, esperibile con riguardo alle procedure di insolvenza, in materia successoria, rapporti patrimoniali fra coniugi, sicurezza sociale e arbitrato.
La particolare novità rispetto alle altre procedure esecutive attualmente esperibili è che il debitore viene informato solo dopo che l’ordinanza è stata emessa e, in particolare, dopo l’attuazione del sequestro conservativo.
Ciò al chiaro scopo di evitare che il debitore possa dissipare l’ammontare presente sul proprio conto corrente estero se preavvertito dell’azione esecutiva azionata dal creditore.
Inoltre la decisione sul ricorso dovrà essere particolarmente celere.
I giudici avranno 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore o 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso la richiesta venga fatta prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria nel merito.
Peraltro, qualora il creditore non abbia informazioni sui crediti bancari del debitore, ma abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti in una Banca presente all’interno degli Stati dell’Unione, potrà chiedere all’Autorità Giudiziaria competente per il deposito della domanda che richieda all’autorità d’informazione dello Stato Membro dell’esecuzione che ottenga le informazioni necessarie all’identificazione del conto o dei conti correnti del debitore sgravando, così, il creditore da tale complicata ricerca.
Tempestività, effetto sorpresa ed eventuale assistenza dell’Autorità nella ricerca dei conti del debitore sono, quindi, le caratteristiche primarie di questa nuova procedura.
Naturalmente, a fronte di tale importante possibilità per il creditore sono state attuate una serie di tutele nei confronti del debitore al fine di scongiurare un utilizzo arbitrario e non corretto di tale strumento.
In primo luogo, qualora l’ammontare richiesto dal creditore non sia oggetto di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, è fatto obbligo al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura.
Diversamente la costituzione della garanzia da parte del creditore non sarà obbligatoria ma solo eventuale ed a discrezione del Giudice.
In secondo luogo, come accade per tutti i provvedimenti cautelari, il creditore dovrà dimostrare l’urgente necessità di ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo in quanto, senza la stessa, potrebbe configurarsi il rischio concreto che l’esecuzione della decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa maggiormente difficile da azioni poste in essere dal debitore.
In terzo luogo, se il sequestro viene chiesto nella fase ante causa, il creditore dovrà anche fornire la prova che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.
In conclusione, il sequestro europeo dei conti si va ad aggiungere a tutta un’altra serie di provvedimenti che l’Unione Europea da anni sta attuando al fine di vedere limitate le distanze e le difficoltà in cui potrebbero incorrere i creditori che devono recuperare somme al di fuori del proprio territorio.
Ciò nell’ottica dello sviluppo di una maggior cooperazione tra Stati Membri sia negli scambi commerciali, sia nella risoluzione di decisioni o controversie derivanti da tali scambi.