Corte costituzionale, sentenza 1° luglio 2024, n. 115
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Con la sentenza n. 115 del 2024 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento, poiché ricorre un bilanciamento ragionevole tra l’esposizione del revisore ad una responsabilità solidale con gli amministratori e la possibilità della società di far valere l’inadempimento sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, diversamente dalla posizione dei soci e terzi.
Con ordinanza del 6 settembre 2023, il Tribunale di Milano sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
Secondo il rimettente, vi sarebbe stato un contrasto con l’art. 3, comma 1, Cost.: da un lato, per la irragionevole disparità di trattamento che essa avrebbe determinato rispetto alla disciplina del decorso del termine prescrizionale previsto per le azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci; da un altro lato, per la sua intrinseca irragionevolezza, facendo decorrere il termine prescrizionale anche quando il danneggiato non sia ancora titolare del diritto risarcitorio o quando non possa essere solerte nell’esercizio di quel diritto, perché il diritto non è ancora sorto o perché non può essere a conoscenza del danno che ha subito.