La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3581/2024 si è espressa su un interessante argomento per le aziende, pronunciando il seguente principio di diritto “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.

Con questo principio, dunque, l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.).

E’ dunque importante che, in presenza di fatture relative a prestazioni / forniture da contestare, l’impresa ricevente provveda tempestivamente a contestare la fattura.

Infatti, va considerato che, a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione va conciliato con l’impossibilità, da parte di soggetti diversi dalla PA, di rifiutare il ricevimento di una fattura elettronica pur se oggetto di contestazione e dunque di rifiutare la sua annotazione nelle scritture contabili, come invece richiesto dalla Cassazione. Al fine di ovviare a ciò, è quindi consigliabile procedere immediatamente: 1) sia con l’invio di una pec all’emittente con la quale si contesta la fattura e si intima il suo storno con emissione di nota di variazione a credito; 2) sia con l’annotazione nelle scritture contabili di tale contestazione, ciò al fine di evitare l’effetto confessorio ritenuto dalla corte di legittimità.

dhttps://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/02/09/AllegatiPDF/3581_2024_SENTENZA.pdf